Note e condizioni importanti per gli ordini di spedizione nel negozio online Lindemann

Lindemann Silikon GmbH Co.KG

Condizioni generali di vendita di Lindemann Silikon GmbH Co.KG | STATO 07/2023

I. Validità/Offerte

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti e altri servizi, anche futuri. Le condizioni dell’acquirente non ci vincolano nemmeno se non le contestiamo espressamente dopo averle ricevute.
2. Le nostre offerte sono senza impegno. Gli accordi, in particolare gli accordi accessori verbali, le promesse, le garanzie e altre assicurazioni del nostro personale di vendita, diventano vincolanti solo con la nostra conferma scritta.
3. I documenti che fanno parte dell’offerta, come disegni, illustrazioni, dati tecnici, riferimenti a norme e dichiarazioni in materiale pubblicitario, non sono indicazioni di qualità, assicurazioni di proprietà o garanzie, a meno che non siano espressamente e per iscritto designati come tali.
4. Le deviazioni dell’oggetto della fornitura da offerte, campioni, consegne di prova e precedenti sono ammesse in conformità alle norme DIN/EN o ad altre norme tecniche pertinenti di volta in volta in vigore.

II. Prezzi

1. I nostri prezzi si intendono in EURO, salvo diverso accordo, e si intendono franco nostra sede, imballaggio escluso, più l’IVA. Il calcolo avviene ai prezzi validi il giorno della consegna.

III. Pagamento e Compensazione

1. Le nostre fatture sono esigibili entro 30 giorni netti, a partire dalla data della fattura. Il pagamento deve essere effettuato entro tali termini in modo che l’importo necessario per il saldo della fattura sia a nostra disposizione al più tardi alla data di scadenza. L’acquirente è in mora al più tardi 10 giorni dopo la scadenza del nostro credito, senza necessità di sollecito.
2. Le fatture per montaggi, riparazioni, stampi, attrezzature, utensili e quote di costo degli utensili sono immediatamente esigibili e pagabili al netto.
3. I crediti compensativi da noi contestati o non accertati con sentenza definitiva non autorizzano l’acquirente a trattenere o a compensare.
4. In caso di superamento del termine di pagamento, al più tardi a partire dalla mora, siamo autorizzati a calcolare interessi pari ai tassi bancari per i crediti di scoperto, ma almeno interessi pari a 8 punti percentuali sopra il tasso base. Resta riservata la rivendicazione di ulteriori danni da mora.
5. Se dopo la conclusione del contratto si riconosce che il nostro diritto al pagamento è minacciato dalla scarsa capacità di prestazione dell’acquirente, ci spettano i diritti di cui al § 321 BGB (eccezione di incertezza). Siamo quindi anche autorizzati a rendere esigibili tutti i crediti non prescritti derivanti dal rapporto commerciale in corso con l’acquirente e a revocare l’autorizzazione all’incasso ai sensi del punto V/5. In caso di mora nel pagamento, siamo inoltre autorizzati a richiedere la restituzione della merce dopo la scadenza di un congruo termine supplementare e a vietare la rivendita e l’ulteriore lavorazione della merce consegnata. La restituzione non costituisce recesso dal contratto. L’acquirente può evitare tutte queste conseguenze legali mediante il pagamento o la prestazione di garanzia pari al nostro credito di pagamento minacciato. Le disposizioni della legge fallimentare rimangono inalterate dalle suddette regolamentazioni.
6. Uno sconto concordato si riferisce sempre e solo al valore della merce della fattura, escluso il trasporto, e presuppone il completo saldo di tutti i debiti esigibili dell’acquirente al momento dello sconto. I costi degli utensili sono sempre pagabili al netto.

IV. Termini di Consegna

1. I termini e le date di consegna sono rispettati se l’oggetto della fornitura ha lasciato la nostra sede entro la loro scadenza.
2. I termini di consegna si prolungano in misura ragionevole in caso di misure nell’ambito di controversie di lavoro, in particolare scioperi e serrate, nonché in caso di insorgenza di ostacoli imprevisti che esulano dalla nostra volontà, nella misura in cui tali ostacoli abbiano un’influenza significativa sulla produzione o sulla consegna dell’oggetto della fornitura. Ciò vale anche se le circostanze si verificano presso i subfornitori. Comunicheremo tali circostanze all’acquirente senza indugio. Queste disposizioni si applicano di conseguenza alle date di consegna.

V. Riserva di Proprietà

1. Tutte le merci consegnate rimangono di nostra proprietà (merce riservata) fino all’adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, indipendentemente dalla causa legale, inclusi i crediti futuri o condizionati.
2. La lavorazione e la trasformazione della merce riservata avvengono per noi in qualità di produttore ai sensi del § 950 BGB, senza obbligarci. La merce lavorata è considerata merce riservata ai sensi del punto V/1. In caso di lavorazione, unione e mescolanza della merce riservata con altre merci da parte dell’acquirente, ci spetta la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore di fattura della merce riservata rispetto al valore di fattura delle altre merci utilizzate. Se la nostra proprietà si estingue per unione o mescolanza, l’acquirente ci trasferisce fin d’ora i diritti di proprietà a lui spettanti sul nuovo bene o sulla cosa nella misura del valore di fattura della merce riservata e la custodisce gratuitamente per noi. I diritti di comproprietà che ne derivano sono considerati merci riservate ai sensi del punto V/1.
3. L’acquirente può vendere la merce riservata solo nel normale corso degli affari alle sue normali condizioni commerciali e finché non è in mora, a condizione che i crediti derivanti dalla rivendita ci vengano trasferiti ai sensi dei punti V/4 a V/6. Non è autorizzato ad altre disposizioni sulla merce riservata.
4. I crediti dell’acquirente derivanti dalla rivendita della merce riservata ci vengono ceduti fin d’ora. Essi servono nella stessa misura a garanzia della merce riservata. Se la merce riservata viene venduta dall’acquirente insieme ad altre merci non vendute da noi, la cessione del credito derivante dalla rivendita si applica solo nella misura del valore di rivendita della merce riservata di volta in volta venduta. In caso di vendita di merci su cui abbiamo quote di comproprietà ai sensi del punto V/2, la cessione del credito si applica nella misura di tali quote di comproprietà.
5. L’acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti derivanti dalla rivendita fino alla nostra revoca, sempre ammissibile. Eserciteremo il diritto di revoca solo nei casi di cui al punto III/4. Su nostra richiesta, l’acquirente è obbligato a informare immediatamente i suoi acquirenti della cessione a noi – a meno che non lo facciamo noi stessi – e a fornirci le informazioni e i documenti necessari per l’incasso.
6. L’acquirente deve notificarci immediatamente un pignoramento o altra compromissione da parte di terzi.
7. Se il valore delle garanzie esistenti supera i crediti garantiti complessivamente di oltre il 50%, siamo obbligati, su richiesta dell’acquirente, a rilasciare garanzie a nostra scelta in tale misura.

VI. Esecuzione delle Consegne

1. Con la consegna della merce a uno spedizioniere o vettore, ma al più tardi con l’uscita dal magazzino o – in caso di transazioni dirette – dallo stabilimento di consegna, il rischio passa all’acquirente in tutte le transazioni, anche per le consegne franco destino e franco domicilio. L’obbligo e i costi di scarico sono a carico dell’acquirente. Provvediamo all’assicurazione solo su istruzione e a spese dell’acquirente.
2. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali in misura ragionevole. Per la merce su ordinazione, sono ammesse consegne in eccesso o in difetto fino al 10% della quantità concordata.
3. Lunghezza del rotolo secondo accordo (ad es. rotoli da 25 o 50 m – su richiesta in sacchetti di PE). Gli anelli corti sono inevitabili dal punto di vista tecnico di produzione e vengono forniti contrassegnati di conseguenza (max. 30% della quantità consegnata). In alternativa, gli anelli possono essere forniti con la lunghezza del rotolo concordata con due interruzioni per anello. La produzione avviene secondo le condizioni tecniche di consegna.
4. Le tolleranze dimensionali dei nostri prodotti in silicone sono determinate e prodotte secondo la DIN ISO 3302-1 E2. Per i prodotti in schiuma si applica la DIN ISO 3302-1 E3. Queste tolleranze si applicano, a meno che non sia stata esplicitamente concordata con il cliente una tolleranza speciale, confermata nella conferma d’ordine.
5. Per gli ordini a chiamata, siamo autorizzati a produrre o far produrre l’intera quantità ordinata in un’unica soluzione. Eventuali richieste di modifica non possono più essere prese in considerazione dopo l’emissione dell’ordine, a meno che non sia stato espressamente concordato. I termini e le quantità di chiamata, se non sono stati presi accordi fissi, possono essere rispettati solo nell’ambito delle nostre possibilità di consegna o produzione. Se la merce non viene richiamata in conformità al contratto, siamo autorizzati a fatturarla come consegnata dopo la scadenza di un congruo termine supplementare.

VII. Responsabilità per Difetti

1. In caso di reclamo giustificato e immediato per difetti, possiamo, a nostra scelta, eliminare il difetto o consegnare una cosa priva di difetti (adempimento successivo). In caso di fallimento o rifiuto dell’adempimento successivo, l’acquirente può ridurre il prezzo di acquisto o, dopo aver fissato e fatto scadere inutilmente un termine ragionevole, recedere dal contratto. Se il difetto non è significativo, gli spetta solo il diritto di riduzione.
2. Ci assumiamo le spese relative all’adempimento successivo solo nella misura in cui siano ragionevoli nel singolo caso, in particolare in relazione al prezzo di acquisto della merce. La nostra azienda risponde solo nell’ambito della sua creazione di valore. Non ci assumiamo le spese che derivano dal fatto che la merce venduta è stata trasportata in un luogo diverso dalla sede o dalla filiale dell’acquirente.
3. Finché l’acquirente non ci dà l’opportunità di accertare il difetto, in particolare se, su richiesta, non mette a disposizione la merce contestata o campioni di essa, non può invocare difetti della merce.
4. Ulteriori pretese sono escluse ai sensi del punto VIII. Ciò vale in particolare per le pretese di risarcimento dei danni che non si sono verificati sulla merce stessa (danni consequenziali da difetto).

VIII. Limitazione Generale di Responsabilità e Prescrizione

1. Per violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per impossibilità, mora, colpa nella fase precontrattuale e atto illecito, rispondiamo solo in caso di dolo e colpa grave, limitatamente al danno tipico del contratto prevedibile al momento della conclusione del contratto.
2. Queste limitazioni non si applicano in caso di occultamento doloso di difetti della cosa o di garanzia della loro assenza. Le regole sull’onere della prova rimangono inalterate.
3. Salvo diverso accordo, i crediti contrattuali che l’acquirente vanta nei nostri confronti in occasione o in relazione alla consegna della merce si prescrivono un anno dopo la consegna della merce. Questo termine si applica anche a quelle merci che, secondo il loro uso abituale, nonché alla prescrizione dei diritti di regresso legali. Nei casi di adempimento successivo, il termine di prescrizione non ricomincia a decorrere.

IX. Diritti d’Autore

1. Ci riserviamo il diritto di proprietà e d’autore su preventivi, bozze, disegni e altri documenti; essi possono essere resi accessibili a terzi solo previo nostro consenso. I disegni e altri documenti pertinenti alle offerte devono essere restituiti su richiesta.
2. Se abbiamo fornito oggetti secondo disegni, modelli, campioni o altri documenti forniti dall’acquirente, quest’ultimo garantisce che non vengono violati diritti di proprietà intellettuale di terzi. Se terzi ci vietano, invocando diritti di proprietà intellettuale, in particolare la produzione e la consegna di tali oggetti, siamo autorizzati – senza essere obbligati a verificare la situazione legale – a interrompere ogni ulteriore attività in tal senso e a richiedere il risarcimento dei danni in caso di colpa dell’acquirente. L’acquirente si impegna inoltre a manlevarci immediatamente da tutte le pretese di terzi ad essa connesse.

X. Utensili

1. Se l’acquirente deve fornire parti per l’esecuzione dell’ordine, esse devono essere consegnate franco stabilimento di produzione con la quantità concordata, altrimenti con una quantità aggiuntiva ragionevole per eventuali scarti, tempestivamente, gratuitamente e senza difetti. Se ciò non avviene, i costi e le altre conseguenze che ne derivano sono a suo carico.
2. La produzione di parti di prova, inclusi i costi per stampi e utensili, è a carico dell’acquirente.
3. I diritti di proprietà su stampi, utensili e altre attrezzature necessarie per la produzione di parti ordinate sono regolati dagli accordi presi. Ci impegniamo a tenere a disposizione tali attrezzature per almeno due anni dopo l’ultimo utilizzo.
4. Per gli utensili, gli stampi e le altre attrezzature di produzione forniti dall’acquirente, la nostra responsabilità si limita alla diligenza come in cosa propria. I costi di manutenzione e cura sono a carico dell’acquirente, salvo diverso accordo. Il nostro obbligo di conservazione si estingue – indipendentemente dai diritti di proprietà dell’acquirente – al più tardi due anni dopo l’ultima produzione dallo stampo o dall’utensile.

XI. Luogo di Adempimento, Foro Competente e Diritto Applicabile

1. Il luogo di adempimento per la nostra consegna è, salvo diverso accordo, la sede della nostra società. Il foro competente per i commercianti è Helmstedt. Possiamo anche citare in giudizio l’acquirente presso il suo foro competente.

Per tutti i rapporti giuridici tra noi e l’acquirente si applica, in aggiunta a queste condizioni, il diritto tedesco, inclusi le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11.04.1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG).