Note importanti e condizioni per gli ordini di spedizione nel negozio online Lindemann
J. Lindemann GmbH
Termini e condizioni generali di vendita di J. Lindemann GmbH STAND 07/2015
I. Validità/Offerte
1. I termini e le condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti e ad altri servizi, compresi quelli futuri. Le condizioni dell’acquirente non ci vincolano anche se non le contraddiciamo espressamente dopo il ricevimento.
2. Le nostre offerte sono soggette a modifiche. Gli accordi, in particolare gli accordi verbali, gli impegni, le garanzie e altre garanzie dei nostri dipendenti, diventano vincolanti solo dopo la nostra conferma scritta.
3. I documenti inclusi nell’offerta, quali disegni, illustrazioni, dati tecnici, riferimenti a norme e dichiarazioni nei materiali pubblicitari, non sono indicazioni di qualità, garanzie di proprietà o garanzie, a meno che non siano espressamente e per iscritto designate come tali.
4. Le deviazioni dell’articolo di consegna da offerte, campioni, test e pre-consegne sono consentite in conformità con le norme DIN/EN applicabili o altre norme tecniche pertinenti.
II. Prezzi
1. I nostri prezzi sono in EURO, se non diversamente concordato, e dalla nostra azienda si applica solo l’imballaggio, più l’IVA. Il calcolo si basa sui prezzi validi il giorno della consegna.
III. Pagamento e compensazione
1. Le nostre fatture sono in scadenza entro 30 giorni netti, a partire dalla data della fattura. Il pagamento deve essere effettuato entro questi limiti di tempo in modo che l’importo richiesto per la liquidazione della fattura sia disponibile per noi non oltre la data di scadenza. L’acquirente è in mora al più tardi 10 giorni dopo la data di scadenza del nostro credito, senza che sia necessario un sollecito.
2. Le fatture per l’assemblaggio, le riparazioni, gli stampi, gli apparecchi, gli utensili e i componenti di costo dell’utensile sono dovuti immediatamente e al netto da pagare.
3. Le contro pretese da noi contestate o non stabilite per legge non danno diritto all’acquirente né alla ritenzione né alla compensazione.
4. Se il termine di pagamento viene superato, al più tardi dalla data di inadempienze, abbiamo il diritto di addebitare interessi pari ai rispettivi tassi bancari per gli scoperti, ma almeno interessi per l’importo di 8 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse di base. Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori danni causati dal ritardo.
5. Se dopo la conclusione del contratto emerge che la nostra richiesta di pagamento è messa in pericolo dall’incapacità dell’acquirente di pagare, abbiamo diritto ai diritti ai sensi della sezione 321 del codice civile tedesco (obiezione di incertezza). Abbiamo quindi anche il diritto di effettuare tutte le richieste non annuali derivanti dall’attuale rapporto d’affari con l’acquirente e di ottenere l’autorizzazione alla riscossione in conformità con il punto. V/5. In caso di ritardo nel pagamento, avremo anche il diritto di richiedere la reso la merce dopo la scadenza di un periodo di grazia ragionevole e di vietare la rivendita e l’ulteriore trattamento delle merci consegnate. Il prelievo non è un ritiro dal contratto. Tutte queste conseguenze legali possono essere evitate dall’acquirente tramite pagamento o sicurezza nell’importo della nostra richiesta di pagamento in via di estinzione. Le disposizioni del regolamento in materia di insolvenza non sono ancora state influenzate dalle disposizioni di cui sopra.
6. Uno sconto concordato si riferisce sempre solo al valore della fattura esclusivamente di trasporto e presuppone la liquidazione completa di tutte le passività dovute dell’acquirente al momento del pagamento. I costi degli utensili sono netti da pagare.
IV. Periodi di consegna
1. Le scadenze e le scadenze di consegna sono soddisfatte se l’articolo di consegna ha lasciato la nostra azienda entro la scadenza.
2. I termini di consegna vengono prorogati in misura ragionevole in caso di provvedimenti nell’ambito di controversie industriali, in particolare scioperi e serrate, nonché in caso di ostacoli imprevedibili che sfuggono al nostro controllo, nella misura in cui tali ostacoli abbiano un’influenza considerevole sulla produzione o sulla consegna dell’oggetto della fornitura. Ciò vale anche se le circostanze si verificano con il fornitore. Informeremo l’Acquirente di tali circostanze senza indugio. Queste norme si applicano di conseguenza alle date di consegna.
V. Conservazione del titolo
1. Tutti i beni consegnati rimangono di nostra proprietà (beni riservati) fino a quando tutti i sinistri derivanti dalla relazione commerciale non sono stati soddisfatti, indipendentemente dal motivo legale, comprese le rivendicazioni future o contingenti.
2. La trasformazione e il trattamento delle merci soggette a conservazione del titolo è effettuata per noi come fabbricante ai limiti della sezione 950 del codice civile tedesco (BGB) senza alcun obbligo nei nostri confronti. I prodotti trasformati sono considerati merci soggette a mantenimento del titolo ai termini della sezione V/1. In caso di trasformazione, combinazione e miscelazione delle merci soggette a conservazione del titolo con altri beni da parte dell’acquirente, avremo diritto alla co-proprietà della nuova voce in proporzione al valore della fattura delle merci soggette a conservazione del titolo al valore della fattura degli altri beni utilizzati. Se la nostra proprietà scade per collegamento o miscelazione, l’acquirente deve già trasferire a noi i diritti di proprietà a cui ha diritto al nuovo magazzino o l’articolo nella misura del valore della fattura dei beni prenotati e tenerli per noi gratuitamente. I diritti di comproprietà che vi derivano sono considerati beni riservati ai limiti del parametro. V/1.
3. L’acquirente può vendere la merce soggetta a riserva di proprietà solo nel corso della normale attività commerciale alle sue normali condizioni commerciali e fintanto che non sia in mora, a condizione che i crediti derivanti dalla rivendita siano trasferiti a noi in conformità alle clausole da V/4 a V/6. Egli non ha diritto ad altre disposizioni sui beni riservati.
4. I crediti dell’acquirente derivanti dalla rivendita delle merci riservate sono già assegnati a noi. Essi sono utilizzati nella stessa misura delle merci riservate. Se le merci soggette a conservazione del titolo sono vendute dall’acquirente insieme ad altri beni non venduti da noi, l’assegnazione del reclamo dalla rivendita si applica solo all’importo del valore di rivendita dei beni prenotati venduti in ciascun caso. Nel caso della vendita di beni in cui condividiamo la comproprietaria in conformità con V/2, si applica l’assegnazione del reclamo per l’importo di queste azioni di comproprietà.
5. L’acquirente ha il diritto di riscuotere i crediti dalla rivendita fino a quando la nostra revoca è consentita in qualsiasi momento. Saremo in grado di recedere dal diritto di recesso solo nel III/4. Su nostra richiesta, l’acquirente è tenuto a informare immediatamente i suoi clienti dell’assegnazione a noi – a meno che non lo facciamo noi stessi – e a fornirci le informazioni e i documenti necessari per la raccolta.
6. L’acquirente deve notificarci immediatamente un allegato o altre meno danno da parte di terzi.
7. Se il valore dei titoli esistenti supera i crediti garantiti per un totale superiore al 50 % , saremo obbligati a rilasciare titoli a nostra discrezione su richiesta dell’acquirente.
VI. Esecuzione delle consegne
1. Al momento della consegna della merce a un agente di spedizione o a un vettore, ma al più tardi all’uscita dal magazzino o – nel caso di transazioni di percorso – l’impianto di consegna passa il rischio all’acquirente in tutte le transazioni, comprese le consegne francesi e a domicilio. L’obbligo e i costi dello scarico sono a carico dell’acquirente. Forniamo l’assicurazione solo alla direzione e al costo dell’acquirente.
2. Abbiamo il diritto di effettuare consegne parziali in misura ragionevole. Nel caso dei manufatti, sono ammesse consegne in via di consegna fino al 10% della quantità completata.
3. Cintura in base all’accordo (ad es. mazzo da 25 o 50 m su richiesta in sacchetti di PE). Gli ammanchi sono inevitabili per motivi di produzione e vengono forniti con una marcatura corrispondente (max 30% della quantità di consegna). La produzione avviene in condizioni tecniche di consegna.
4. Le tolleranze dimensionali dei nostri prodotti in silicone sono determinate e prodotte in conformità con DIN ISO 3302-1 E2. Per i prodotti in schiuma, si applica DIN ISO 3302-1 E3. Queste tolleranze si applicano a meno che non sia stata esplicitamente concordata una tolleranza speciale con il cliente, che è stata confermata nella conferma dell’ordine.
5. Nel caso di ordini di chiamata, abbiamo il diritto di produrre o avere l’intera quantità dell’ordine fabbricata in modo chiuso. Eventuali richieste di modifica non possono più essere prese in considerazione dopo l’entrata in ordine, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato. A meno che non siano stati presi accordi fissi, le date di chiamata e le quantità possono essere rispettate solo nell’ambito delle nostre possibilità di consegna o di produzione. Se le merci non vengono recuperate in conformità con il contratto, abbiamo il diritto di addebitarle come consegnate dopo che è trascorso un periodo di grazia ragionevole.
VII. Responsabilità per difetti
1. In caso di notifica giustificata e immediata di difetti, possiamo, a nostra scelta, porre rimedio al difetto o consegnare un articolo privo di difetti (prestazioni successive). In caso di fallimento o rifiuto della performance successiva, l’acquirente può ridurre il prezzo di acquisto o recedere dal contratto dopo l’impostazione e la scadenza non riuscita di un periodo di tempo ragionevole. Se il difetto non è significativo, ha diritto solo al diritto di ridurre il danno.
2. Ci assumiamo spese in relazione alla performance successiva solo se sono ragionevoli in singoli casi, in particolare in relazione al prezzo di acquisto dei beni. La nostra azienda è responsabile solo nell’ambito del suo valore aggiunto. Non presumiamo spese sostenute a seguito del trasporto delle merci in un luogo diverso dall’ufficio o dalla filiale registrata dell’acquirente.
3. Finché l’acquirente non ci dà la possibilità di convincerci del difetto, in particolare su richiesta non ne fornisce le merci o i campioni, non può fare affidamento sui difetti delle merci.
4. Ulteriori rivendicazioni devono essere fatte conformemente alle disposizioni del VIII escluso. Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento per i danni che non sono sorti sulle merci stesse (danni conseguenti per difetti).
VIII. Limitazione generale della responsabilità e limitazione delle limitazioni
1. Per la violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per impossibilità di adempimento, ritardo, culpa in contraendo e illecito civile, rispondiamo solo in caso di dolo e grave negligenza, limitatamente ai danni contrattuali tipici prevedibili al momento della stipula del contratto.
2. Tali restrizioni non si applicano fraudolentemente in caso di difetti di colpevolezza nell’articolo o ne hanno garantito l’assenza. Le norme sull’onere della prova rimangono inalterate.
3. Se non diversamente concordato, i crediti contrattuali derivanti dall’acquirente nei nostri confronti in occasione o in relazione alla consegna delle merci diventano a tempo pieno un anno dopo la consegna delle merci. Questo periodo si applica anche a tali beni che hanno il diritto di utilizzare in conformità con il loro uso abituale e il periodo di limitazione per il ricorso legale. Nel caso di prestazioni successive, il periodo di limitazione non ricomincia a essere eseguito.
IX. Diritti d’autore
1. Ci riserviamo il diritto di proprietà e di copyright a stime dei costi, bozze, disegni e altri documenti; possono essere resi disponibili a terzi solo in accordo con noi. I disegni e gli altri documenti associati alle offerte devono essere restituiti su richiesta.
2. Nella misura in cui abbiamo consegnato articoli in base a disegni, modelli, campioni o altri documenti consegnati dall’acquirente, l’acquirente si assume la garanzia che i diritti di proprietà intellettuale di terzi non saranno violati. Se i terzi ci vietano, basandoci sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare la produzione e la consegna di tali oggetti, abbiamo il diritto – senza essere obbligati ad esaminare la situazione giuridica – di cessare qualsiasi ulteriore attività in tal senso e di chiedere danni in caso di colpa dell’acquirente. L’acquirente si impegna inoltre a tenerci immediatamente indenni da tutte le rivendicazioni di terzi in relazione a ciò.
X. Strumenti
1. Se l’acquirente deve fornire parti per l’esecuzione dell’ordine, essi sono liberi di consegnare il sito di produzione con l’accordo, altrimenti con un’adeguata quantità aggiuntiva per qualsiasi scarto in tempo reale, gratuitamente e senza difetti. In caso di in caso di incapacità di ottenere i costi e le altre conseguenze sostenute.
2. La produzione di parti di prova, compresi i costi di stampi e utensili, è a carico dell’acquirente.
3. La proprietà di stampi, utensili e altri dispositivi necessari per la fabbricazione di parti ordinate è disciplinata dagli accordi conclusi. Ci impegniamo a mantenere tali dispositivi disponibili almeno due anni dopo l’ultimo utilizzo.
4. Per utensili, stampi e altre attrezzature di produzione forniti dall’acquirente, la nostra responsabilità è limitata alla cura come nel nostro caso. I costi per la manutenzione e la manutenzione sono a carico dell’acquirente, a meno che non siano concordati separatamente. Il nostro obbligo di conservazione scade – indipendentemente dai diritti di proprietà dell’acquirente – non più tardi di due anni dopo l’ultima produzione dallo stampo o dall’utensile.
XI. Luogo di esecuzione, luogo di giurisdizione e diritto applicabile
1. Il luogo di esecuzione per la nostra consegna è, se non diversamente concordato, l’ufficio registrato della nostra azienda. Il luogo di giurisdizione per i commercianti è Helmstedt. Possiamo anche citare in giudizio l’acquirente presso il suo luogo di giurisdizione.
Oltre a questi termini e condizioni, tutte le relazioni giuridiche tra noi e l’Acquirente sono disciplinate dal diritto tedesco, comprese le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale delle merci (CISG) dell’11 aprile 1980.